Anagrafe

Ufficiale di Anagrafe:  Nicoletta Borri
Tel: 0187 59 99 36
Email: anagrafe@comunefollo.it
Dov’è: Piano terra a sinistra
Orario: Su appuntamento

Servizi Ufficio Anagrafe


Anagrafe Persone

Tramite l’ufficio Anagrafe vengono rilasciati i seguenti certificati:

  • Stato di Famiglia
  • Certificato di Residenza
  • Certificato di Stato Libero
  • Certificato di Cittadinanza
  • Certificato di Esistenza in Vita
  • Certificato di Vedovanza
  • Carta d’Identità

Vengono inoltre autenticate firme e copie di documenti, inoltrate richieste di cambio di residenza e cambio di abitazione all’interno del Comune.


Autenticazioni di firma

La legge 127/97 limita i casi in cui é prevista l’autentica della firma che si attua ai sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445 art. 21

Cosa occorre: presentarsi personalmente con documento d’identità e l’atto da sottoscrivere.
Tempi di erogazione: l’autenticazione é effettuata immediatamente.
Contribuzione:
Certificati anagrafici esenti bollo € 1,00
Certificati anagrafici in bollo da € 16,00 € 1,50
Autentiche € 2,00
Autentiche su passaggi di proprietà autoveicoli € 30,00

Autocertificazioni

Una dichiarazione scritta con firma non autenticata, da rendersi di fronte al dipendente addetto a ricevere la documentazione. L’autocertificazione sostituisce definitivamente un certificato o documento da allegare a una domanda diretta alla Pubblica Amministrazione per ottenere un atto amministrativo.
L’autocertificazione, che può essere presentata anche da non residenti, é ammessa in sostituzione definitiva dei seguenti certificati:

  • stato di famiglia
  • certificato di cittadinanza
  • certificato di matrimonio
  • certificato di morte di un proprio familiare (congiunto, ascendente o discendente)
  • certificato di nascita
  • certificato di godimento dei diritti politici
  • certificato di residenza
  • posizione agli effetti degli obblighi militari
  • iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione

Attraverso l’autocertificazione é anche possibile dichiarare, sotto la propria personale responsabilità (art. 1 D.P.R. n. 403/1998), qualità, condizioni, situazioni, possesso di titoli, ecc.

Norme relative all’autocertificazione:

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L.183/2011), dal 1°gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati e atti di notorietà da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o ai privati gestori di pubblici servizi (acqua, luce, gas ecc.) (art.40, D.P.R.445/2000).
Le Pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare sempre le dichiarazioni sostitutive presentate dall’interessato.
Pertanto, gli Uffici Comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art.4 della tariffa alleg.A al D.P.R.642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia €14,62 + €0,52 per ciascun documento.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni “private” che lo consentano (es. banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai) (art.2, D.P.R.445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46, D.P.R.445) ma non si paga nulla (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non necessita di autenticazione della firma.

02/01/2012

I relativi moduli possono essere scaricati dalla modulistica dell’Ufficio Anagrafe


Cambio di residenza in tempo reale

L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica ,riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, letto a) b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:

  • Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall’estero
  • Cambio di abitazione all’interno del comune
  • Emigrazione all’estero

Le nuove disposizioni acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, c. 6)

Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell’interno, (disponibili su questa pagina) che sarà possibile inoltrare al comune con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 445/2000.

Ai sensi della richiamata disposizione del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

  1. Direttamente all’ufficio anagrafe
  2. Per raccomandata
  3. Per via telematica (email/PEC)

L’invio per via telematica è consentito con:

  • Dichiarazione sottoscritta con firma digitale
  • Che l’autore sia identificato con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
  • Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente; il cittadino proveniente da uno stato estero, ai fini della registrazione del rapporto di parentela, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

A seguito della dichiarazione resa l’Ufficio Anagrafe procedera’ entro i due giorni successivi a registrare le variazioni e nei quarantacinque giorni successivi accerterà la sussistenza dei requisiti.

I relativi moduli possono essere scaricati dalla modulistica dell’Ufficio Anagrafe


Carta d’identità

L’art. 10 del dl n 70 del 13/05/2011 prevede l’emissione della carta di identità a tutti i cittadini residenti di qualunque età.

La validità del documento è stata modificata come segue:

  1. tre anni di validità dalla data del rilascio per i minori di tre anni
  2. cinque anni di validità per i minori tra i tre e i diciotto anni
  3. dieci anni di validità per i cittadini maggiorenni
  • Il rilascio avviene presentandosi personalmente con una foto recente formato tessera e un documento di riconoscimento
  • Codice fiscale/tessera sanitaria
  • Per i minori il rilascio deve essere richiesto da entrambi i genitori che devono presentarsi con il minore, una foto del figlio, documento di riconoscimento e relative fotocopie da allegare alla richiesta.
  • Per i minori di eta’ inferiore agli anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio e’ subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi esercita la potestà.
  • Dal 12 febbraio 2018 si rilascia la carta d’identita’ elettronica (CIE) su prenotazione.
  • Nel giorno stabilito il cittadino dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria, una fotografia formato tessera sfondo bianco e un documento di riconoscimento.
  • Costo: € 22,00 – per rilascio/rinnovo/duplicato documento scaduto o in scadenza
    • In caso di urgenza comprovata da documentazione viene rilasciata la cartad’identità cartacea
    • Costo: € 5,50 – per rilascio/rinnovo/duplicato
Tempi di erogazione: il recapito della CIE avviene dopo circa 5 giorni

Convivenze di Fatto

Dal 5 giugno 2016 è in vigore la legge n. 76/2016 riguardante la: “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:

    1. Residenti nel Comune di Follo, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia
    2. Non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione
    3. Non unite, tra loro e da terzi, da matrimonio o da unione civile
  • L’anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.

I relativi moduli possono essere scaricati dalla modulistica dell’Ufficio Anagrafe


Iscrizione Schedario Popolazione Temporanea

Possono richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea i cittadini che dimorano nel Comune di Follo per un periodo di tempo non superiore all’anno per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia.
L’iscrizione, su richiesta, è concessa dopo i necessari accertamentie non prevede rilascio di certificazioni.
L’ufficio anagrafe provvede, annualmente, alla revisione dello schedario.

I relativi moduli possono essere scaricati dalla modulistica dell’Ufficio Anagrafe

 

COMUNE DI FOLLO

Piazza Matteotti, 9
19020 Follo (SP)
Tel. 0187 599911
PEC: comunefollo@legalmail.it
P. IVA: 00118050111

IBAN:
IT 85 C 06230 49763 000057039149

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto