Stato Civile

Ufficiale di Stato civile:  Antonella Lo Sardo
Funzioni: Tutte le funzioni previste dall’ordinamento dello Stato Civile.
Tel: 0187 59 99 22
Email: statocivile@comunefollo.it
Riceve: Su appuntamento
Dov’è: Piano Terra a Sinistra

Servizi Stato Civile


Certificati ed estratti di atti di stato civile

L’ufficio dello Stato Civile redige i Registri su cui vengono annotati gli avvenimenti che interessano i cittadini relativamente a: nascita, morte, matrimonio, cittadinanza.
Rilascia i certificati e gli estratti di nascita, di matrimonio e di morte qualora l’evento sia avvenuto a Follo.

Cosa Occorre: per il rilascio di certificati occorre indicare la data dell’evento da certificare.
Tempo di erogazione: immediata
Contribuzione: Le certificazioni di stato civile sono tutti esenti da bollo.

Denuncia di nascita

La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:

  • Entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita
  • Entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi.
  • Entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Nascita
  • nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
  • da uno dei genitori se coniugati
  • da entrambi i genitori, se non coniugati – riconoscimento di figlio naturale
  • da un procuratore speciale nominato dai genitori
  • dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata

La dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all’Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.
N.B. Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita.
Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i sedici anni.
Documentazione da presentare

  • Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
  • Documento d’identità in corso di validità

Dichiarazione esatta di indicazione del prenome art.36 di DPR 396/2000

Attribuzione del nome al neonato
Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe, nonché nei documenti di identità del bambino.
È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

Dichiarazione di esatta indicazione del prenome nelle certificazioni di anagrafe e stato civile (ai sensi art. 36 DPR 396/2000)
Le persone nate in Follo, ai quali alla nascita è stato attribuito un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, possono rendere dichiarazione relativa all’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome (composto da uno, due o tre elementi) nelle certificazioni di anagrafe e di stato civile.

Tale scelta, che non consente di invertire l’ordine nel quale i nomi sono stati attribuiti originariamente, è unica e definitiva e comporta l’annotazione del provvedimento sia sull’atto di nascita che sugli atti di stato civile, oltre alla conseguente variazione anagrafica.
Successivamente a queste procedure qualsiasi tipo di certificazione inerente quel soggetto verrà rilasciata con il prenome come indicato nella dichiarazione resa.
Alla dichiarazione, che può essere effettuata presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Follo, deve essere allegata fotocopia del documento di identità e codice fiscale.
Nel caso di richiesta riguardante soggetti minori la dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.


Pubblicazioni di matrimonio

La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta che non sussistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l’intenzione degli sposi, tramite l’esposizione sul sito internet, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Follo, per la durata di otto giorni.
Le pubblicazioni di matrimonio hanno la validità di SEI MESI.
Se il matrimonio non viene celebrato nei termini prescritti, la stessa perde validità.

Ci si presenta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza, muniti di un documento personale e due marche da bollo da € 16,00, o una da € 16,00 se gli sposi sono residenti nello stesso Comune e se il matrimonio e’ religioso, con richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di Culto competente (eccetto per Chiesa Valdese, Apostolica, Santi Ultimi Giorni, , Chiesa Cristiana Avventista, Assemblee di Dio, Arcidiocesi ortodossa, Unione induista, C.E.L.I., e U.C.E.B.I. per i quali è sufficiente la richiesta degli interessati).
La documentazione verrà acquisita tramite uffici, mediante pec.

I cittadini stranieri dovranno presentare il Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia (o certificato di Capacità al matrimonio per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980) e copia del passaporto.

Requisiti:

  • Almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune di Follo
  • Aver compiuto 18 anni; oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minori.

Requisiti rifugiato politico:

  • Almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune di Follo
  • Aver compiuto 18 anni; oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minori.
  • Coloro ai quali è stato riconosciuto lo “Status di Rifugiato Politico”, dovranno presentare relativa documentazione rilasciata dal Ministero degli Interni, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale di Torino, documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico.

Requisiti apolide:

  • Almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune di Follo
  • Aver compiuto 18 anni; oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minori.
  • I cittadini apolidi dovranno presentare il decreto di Apolidia rilasciato dal Ministero competente.

Requisiti per minori di anni 18 italiani e stranieri:

  • Copia autentica del decreto del Tribunale dei Minori autorizzante il matrimonio.
  • Il matrimonio di minori di anni 16 è vietato dalla legge
  • Impedimento del Rapporto di Parentela o Affinità tra i nubendi
  • Occorre copia autentica del Tribunale Civile che concede dispensa esclusivamente per i casi contemplati nell’art. 87 C.C. (lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta, gli affini in linea collaterale in secondo grado).

Contribuzione:
A) Utilizzo aula consiliare:

  • dal lunedì al sabato in orario lavorativo € 50,00
  • dal lunedì al sabato pomeriggio e festivi € 100,00

B) Presso Azienda Agricola Colline di Rossoli € 100,00

I relativi moduli possono essere scaricati dalla modulistica dell’Ufficio Stato Civile

Modulistica Stato Civile: Richiesta celebrazione matrimonio civile
Richiesta Utilizzo Sala Consiliare matrimonio civile


Matrimoni, trascrizioni e rilascio certificati

MATRIMONIO CIVILE
Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio è necessario eseguire le Pubblicazioni di matrimonio.
Se gli sposi non comprendono la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete dagli stessi scelto.
A pubblicazione avvenuta si potrà procedere con la prenotazione del matrimonio secondo le preferenze degli sposi e le disponibilità della Sala Consigliare.

  • Il giorno del matrimonio sposi e testimoni dovranno presentarsi all’orario stabilito.
  • Nel momento della celebrazione gli sposi indicheranno il regime patrimoniale scelto. A scelta effettuata lo stesso non sarà più modificabile se non con apposito atto notarile.

MATRIMONIO RELIGIOSO
Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio è necessario eseguire le pubblicazioni di matrimonio.

Cosa Occorre:
  • Trascrizione matrimoni religiosi celebrati nel territorio del Comune. Vengono trascritti nei Registri di Stato Civile entro 5 giorni dalla data della celebrazione (tempo a disposizione del Parroco per la consegna dell’atto). Il cittadino interessato puo’ recarsi allo sportello dopo il termine suddetto per il rilascio dell’estratto o del certificato di matrimonio (consegna immediata).
  • Trascrizioni matrimoni religiosi o civili celebrati in altri Comuni. Vengono trascritti nei Registri di Stato Civile entro 10 giorni dalla data in cui pervengono al Comune. Il cittadino che ha bisogno del relativo certificato o estratto di matrimonio puo’ ritirarlo nel Comune di residenza oppure nel Comune in cui é stato celebrato il matrimonio (consegna immediata).
  • Trascrizioni matrimoni celebrati all’estero.La trascrizione viene fatta d’ufficio in quanto gli atti pervengono al Comune italiano di riferimento dal Consolato o dall’Ambasciata Italiana presso lo Stato estero.In casi eccezionali il cittadino puo’ anche richiedere personalmente la trascrizione dell’atto di matrimonio all’ufficio di Stato Civile del Comune interessato,sempre che l’atto in suo possesso abbia i requisiti previsti dall’Ordinamento dello Stato Civile Italiano.
Tempo di erogazione: immediata
Contribuzione: esente

Separazione e divorzio

Le sentenze di divorzio sono annotate a margine degli atti di matrimonio e di nascita (fase terminale indispensabile per la definitività del divorzio).

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo quindi, addivengano ad una soluzione consensuale.
L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L’avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell’accordo, entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) o al Comune di residenza.
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all’ufficio anagrafe.

SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE

Con il decreto legge 132/2014, entrato in vigore il 12 settembre 2014, all’articolo 12 è stata introdotta una novità in materia di semplificazione per il cittadino:
La separazione consensuale, ma anche la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio possano essere oggetto di una convenzione, di un accordo, da stilarsi di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

In particolare la negoziazione assistita da un avvocato o dall’Ufficiale dello Stato Civile, può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  1. separazione personale;
  2. cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  3. scioglimento del matrimonio;
  4. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La negoziazione assistita dall’avvocato o dall’Ufficiale dello Stato Civile, non è percorribile nei seguenti casi:

  1. quando i coniugi sono genitori di figli minori,
  2. quando i coniugi sono genitori di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti,
  3. quando i coniugi sono genitori di figli portatori di handicap grave,
  4. quando i coniugi non arrivano ad un accordo consensuale.

ACCORDO
l’ufficiale di Stato Civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio (facoltativo l’assistenza di un avvocato)(, secondo le condizioni pattuite. In loco sarà compilato e sottoscritto l’accordo (1° Atto), nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima però di 30 giorni.
Conferma l’accordo
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo) i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di Stato Civile per confermare l’accordo (2° Atto) immediatamente efficace. La data prefissata potrà essere rinviata dietro comunicazione scritta all’ufficiale di stato civile contenente i motivi del rinvio. I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell’accordo stipulato. La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  1. documento di identità,
  2. autocertificazione (modulo in fase di elaborazione),
  3. sentenza di separazione (nel caso di divorzio),
  4. precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni),
  5. estratto di matrimonio.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il procedimento davanti all’Ufficiale di Stato Civile prevede un costo di Euro 16,00, salvo il ricorso facoltativo ad un avvocato, da versare all’atto della firma dell’accordo davanti all’ufficiale di stato civile.

SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA ALL’ESTERO

Chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all’estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all’Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all’estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218.
La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull’atto di matrimonio degli interessati e comunicata all’Ufficio Anagrafe.
Ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».


Separazioni patrimoniali tra coniugi

  • Si può rendere contestualmente alla celebrazione del matrimonio civile (all’ufficiale di governo), religioso (al parroco o al ministro di culto).
    Successivamente alla celebrazione del matrimonio, la separazione patrimoniale tra coniugi (detta comunemente “separazione dei beni”) può essere effettuata presso un notaio.
    Occorre ricordare, ed é molto importante, che se la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni viene effettuata al momento del matrimonio (sia civile che religioso), gli interessati non debbono pagare nulla (l’operazione fa parte dell’atto di matrimonio).
  • Coloro che intendono richiedere la “Pubblicazione di matrimonio” devono presentarsi all’Ufficio di Stato Civile del Comune, ove uno degli sposi ha la residenza anagrafica, per compilare il “Processo Verbale”, l’ufficiale dello Stato Civile provvederà direttamente alla richiesta dei documenti necessari. Servirà 1 marca da bollo da €14,62 se residenti entrambi nello stesso comune; 2 marche da bollo da €14,62 se residenti in 2 comuni diversi. Per gli stranieri occorre il “nulla osta” del Consolato di appartenenza.

Cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si acquista per:

  • residenza
  • matrimonio
  • discendenza
  • acquisto
  • riacquisto

Le istanze per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di residenza o matrimonio vanno presentate alla locale Prefettura e recarsi presso l’ufficio cittadinanze, per rendere il giuramento dinnanzi ad un delegato del Sindaco (come previsto dall’art. 10 Legge 91/1992).

N.B. I figli minori conviventi con chi presta il giuramento diventano anch’essi cittadini italiani, ma raggiunta la maggiore età vi possono rinunciare. (art. 14 legge 91/1992)

straniero nato in Italia, regolarmente iscritto in anagrafe (art. 4 legge 91/1992)

COSA FARE
Recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di acquisto, prevista tra il 18° e 19° anno di età, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.

  • straniero riconosciuto durante la maggiore età (art. 2 legge 91/1992)

COSA FARE
Recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di elezione citt.italiana entro 1 anno dal riconoscimento, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.

  • rinuncia alla cittadinanza italiana, con trasferimento all’estero della residenza. (art. 11 legge 91/1992)
  • rinuncia alla cittadinanza italiana ( resa ai sensi dell’art. 14 legge 91/92) senza trasferimento della residenza all’estero.
  • naturalizzazione straniera; (legge 555/1912 in vigore fino al 15.08.1992)
  • rinuncia con dichiarazione resa all’estero; (art. 11 legge 91/1992 o art. 7 legge 555/1912)
  • opzione per cittadinanza straniera; (art. 5 legge 123/1983)
  • matrimonio con cittadino straniero prima del 15.05.1975 (L. 151/1975)

rientrando in Italia e fissando la residenza può riacquistare la cittadinanza italiana (art.13 legge 91/92)

COSA FARE
Recarsi presso l’ufficio cittadinanze muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno
N.B. Chi non ha intenzione di riacquistare la cittadinanza italiana può rendere dichiarazione di rinuncia al riacquisto sempre entro l’anno dal rientro. (art. 13 legge 91/1992).
Nei casi di figlio di ignoti, apolidi o di cittadini il cui Stato non riconosce la cittadinanza, viene curata direttamente dall’ufficio cittadinanze senza istanza degli interessati.


Dichiarazione di morte

Per la denuncia di decesso può essere incaricata anche un’agenzia di Onoranze Funebri.

Cosa Occorre: entro 24 ore dall’evento un medico deve certificare la causa del decesso. Occorre poi recarsi all’Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui si é verificato il decesso muniti della seguente documemtazione:

  • certicato di morte e scheda ISTAT, rilasciata dal medico curante
  • certificato necroscopico rilasciato dal medico necroscopico.
Tempi di erogazione: immediata

 

COMUNE DI FOLLO

Piazza Matteotti, 9
19020 Follo (SP)
Tel. 0187 599911
PEC: comunefollo@legalmail.it
P. IVA: 00118050111

IBAN:
IT 85 C 06230 49763 000057039149

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