Whistleblowing

Segnalazione Illeciti Pubblica Amministrazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing è un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il decreto 24/2023 disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Per ogni approfondimento in tema di oggetto della segnalazione, e soggetti obbligati ad applicare la citata normativa si rimanda alle Linee guida recentemente approvate da ANAC – Consiglio nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311.

CHI PUO’ SEGNALARE

Il personale dipendente del Comune di Follo.
I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, che svolgono la propria attività a favore del Comune di Follo.
I volontari e tirocinanti anche non retribuiti del Comune di Follo.
I lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere.

COSA SI PUO’ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
Atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.


CANALI DI SEGNALAZIONE
Il decreto sopracitato obbliga il Comune di Follo a predisporre i canali di segnalazione interni.
Il Comune di Follo ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata.
Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.
La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Il Comune di Follo mette a disposizione anche il modulo cartaceo, il quale può essere compilato e inserito in apposita busta chiusa; in una seconda busta chiusa bisognerà inserire copia della carta d’identità (se la segnalazione non viene fatta in anonimato) e le due buste devono essere inserite all’interno di una terza busta, anch’essa chiusa e sulla quale deve essere specificato “RISERVATO PER RPCT”. La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata in un registro cartaceo al quale avrà accesso solo l’RPCT, unica persona designata e autorizzata.
Inoltre, rimangono attivi questi ulteriori canali di segnalazione:

Esterno (ANAC), tramite il seguente link https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/
Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).
Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE INVIATA
La segnalazione viene conservata nella piattaforma, accessibile solo dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

Il RPCT provvede a: (PARTE NON OBBLIGATORIA)

Dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento.
Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni.
Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute.
Svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti.
Dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi.
Comunicare alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DEI SEGNALANTI

L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali acquisiti tramite il ricevimento e la gestione delle segnalazioni può leggere l’Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 disponibile in questa pagina.

ALTRE TUTELE PREVISTE

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica che provoca o potrà provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto ladenuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato. Esempi di comportamenti ritorsivi: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado; il mutamento di funzioni, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

ISTRUZIONI PER L’USO

Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con il RPCT del Comune di Vernazza in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
Info: ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA DEDICATA

 

COMUNE DI FOLLO

Piazza Matteotti, 9
19020 Follo (SP)
Tel. 0187 599911
PEC: comunefollo@legalmail.it
P. IVA: 00118050111

IBAN:
IT 85 C 06230 49763 000057039149

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